STATUTO
Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’Art. 82 del D. Lgs. 117/17
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME – E NON SOLO
Associazione di Promozione Sociale
ART. 1
(Denominazione e sede)
Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO”, già ONLUS, diventa un Ente del Terzo Settore APS denominato: “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE INSIEME E NON SOLO – A.N.D.I. E NON SOLO – APS”, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Fino a che l’associazione risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l’acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l’acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Associazione ha sede legale in Via Francesco Baracca, 34 nel Comune di Cordenons in Provincia di Pordenone.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione non ha scopo di lucro, che ne costituisce peculiare segno distintivo e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, familiari e terzi non associati una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/17.
ART. 2
(Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal Codice civile, dal D.lgs. 460/97 fino all’iscrizione al Registro Regionale APS o al RUNTS e comunque fino a che il D.lgs. 460/97 troverà applicazione secondo i termini stabiliti dal D.lgs. 117/2017. È disciplinata altresì dalle norme applicabili contenute nel D.lgs. 117/2017 e s.m.i. dai successivi regolamenti che saranno emanati, e dai principi generali dell’ordinamento giuridico e dal presente Statuto.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 3
(Scopo, Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale. In particolare, associazione ha come scopo l’assistenza a persone obese e sovrappeso nel processo di dimagrimento, attraverso la frequenza a gruppi di auto-mutuo-aiuto, che favoriscano il cambiamento degli stili di vita personale, famigliare e della comunità, in definitiva l’acquisizione di stili di vita sani ed equilibrati non solamente da un punto di vista fisico ma anche psicologico, di relazione e sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
Fino a che l’Associazione sarà iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS gli è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limiti e nel rispetto della lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97. L’associazione potrà svolgere anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Dopo l’iscrizione al Registro Regionale APS, o se attivo al RUNTS, l’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale).
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale.
ART.4
(Ammissione e numero degli associati)
L’associazione riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati alle problematiche inerenti all’obesità e al sovrappeso, al fine di favorire il progresso della conoscenza di tali problemi e nell’impiego di mezzi atti a controllare gli effetti individuali e sociali secondo le seguenti modalità:
a) fanno parte dell’Associazione Nazionale Dimagrire Insieme le sue sezioni (associazioni) o le articolazioni periferiche (coordinamenti), purché legalmente costituite e che conformino il loro statuto al presente. Queste esprimono la propria rappresentanza, nella compagine sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente statuto.
b) possono altresì aderire altre associazioni che, costituitesi con nomi o acronimi diversi da A.N.D.I. e non solo, condividano il presente statuto, i regolamenti, le finalità, i principi e le metodologie di lavoro. Per questa categoria di associazioni l’adesione è preventivamente deliberata dall’assemblea dei soci con la stessa rappresentanza nella compagine sociale di cui alla lettera a). In ogni caso il numero di enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% delle APS.
Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale) una domanda scritta che dovrà contenere:
L’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale), nel libro degli associati.
L’organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)
L’associazione s’ispira ai principi di democrazia perseguendo esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale.
L’associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali e s’impegna a eliminare qualsiasi vincolo o ostacolo temporale e/o spaziale che possa in qualsiasi modo limitarle, con riferimento a condizioni economiche o discriminatorie di qualsiasi natura.
Possono essere soci ordinari solo le sezioni (persone giuridiche), e le associazioni ammesse dall’assemblea o i loro coordinamenti attraverso i propri delegati. Tutti gli altri soci (sostenitori e onorari) possono essere persone fisiche.
I soci si distinguono in:
Rappresentanza delle associazioni o sezioni in seno alla compagine sociale (si considerano i soci attivi al 31/12 di ogni anno precedente)
soci iscritti alla sezione o associazione socia |
numero di delegati con diritto di voto |
sino a n. 25 |
n. 1 Delegato (il legale rappresentante dell’associazione o sezione o un suo delegato) |
da n. 26 a n. 50 |
n. 2 Delegati |
da n. 51 a n.75 |
n. 3 Delegati |
da n. 76 a n. 100 |
n. 4 Delegati |
da n. 101 e oltre |
n. 5 Delegati |
Tutti i soci partecipano alle assemblee con diritto di voto.
I soci onorari sono nominati dall’assemblea generale su proposta del consiglio direttivo nazionale.
I soci sostenitori sono coloro che versano contributi volontari finalizzati al sostegno organizzativo dell’associazione e dalla quale ricevono informazioni sulle attività e possono partecipare a tutte le iniziative formative, di sensibilizzazione e di promozione degli scopi istituzionali.
L’assemblea generale fissa annualmente l’entità della quota sociale annuale che i soci devono versare per conservare la qualità di socio.
L’associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate all’art.3.
La natura dell’associazione esclude qualsiasi finalità di lucro sia per l’associazione stessa sia per i propri associati.
L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
a) I soci sostenitori devono manifestare esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell’associazione, le cui domande saranno accolte del consiglio direttivo nazionale.
L’iscrizione può essere negata dal consiglio direttivo nazionale solo per gravi e motivate ragioni che andranno comunicate per iscritto al richiedente.
b) La qualità di socio comporta il diritto di voto attivo (presentandosi personalmente) e passivo (con delega) nelle forme e con le modalità previste dallo statuto. Il diritto di voto spetta solo ai soci maggiorenni .Nel caso un socio con diritto di voto sia minorenne il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex-lege, ai sensi dell’art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
c) I soci s’impegnano nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle problematiche relative all’obesità e al sovrappeso e delle finalità associative.
d) I soci s’impegnano al rispetto dello statuto, del regolamento e delle norme associative, a versare la prevista quota sociale, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di socio alcun beneficio personale. L’assemblea può, in caso di gravi motivi, su proposta del consiglio direttivo, deliberare l’esclusione di un socio (persona fisica, sezione o associazione). Avverso tale decisione è ammesso ricorso alla commissione arbitrale prevista dal presente statuto.
e) Possono rivestire cariche o incarichi i delegati di sezioni e associazioni socie, regolarmente iscritte per l’anno solare in corso e per l’anno solare precedente che non si trovino nelle situazioni d’incompatibilità di cui al presente statuto.
Per consentire una legittima operatività delle persone ricoprenti cariche e/o incarichi, le sezioni e associazioni socie sono tenute a regolarizzare la propria posizione di socio, versando la prevista quota sociale, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, pena la decadenza dalla carica.
Non possono ricoprire cariche o incarichi i soci che, anche successivamente all’elezione alla carica, vengano a trovarsi, per conto proprio o di terzi in una situazione di conflitto d’interessi con l’associazione.
Non è consentita l’istituzione di cariche, al di fuori di quelle previste da statuto e regolamento.
f) Le cariche assunte nell’ambito dell’associazione non sono retribuite.
g) Quote a carico dei soci:
Gli associati hanno il diritto di:
Gli associati hanno l’obbligo di:
ART. 6
(Perdita della qualità di socio)
Si perde la qualità di socio per:
L’esclusione è proposta dal consiglio direttivo nazionale e deliberata dall’assemblea generale successiva, previa comunicazione all’interessato.
ART. 7
(Organi dell’associazione)
Gli organi dell’associazione sono:
ART. 8
(Assemblea generale)
L’assemblea generale è costituita da tutti i delegati delle sezioni e dai soci, aventi ciascuno diritto di voto, nonché dai soci provenienti da provincie dove non è regolarmente costituita una sezione.
I delegati restano in carica tre anni e possono essere rieletti per solo due mandati consecutivi. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in assemblea ordinaria.
L’assemblea generale è aperta alla partecipazione di tutti gli altri soci/e delle sezioni che, in quanto non delegati, non hanno diritto di voto.
I delegati della sezione devono essere indicati tra i soci della medesima. Ogni delegato deve intervenire personalmente all’assemblea generale o può trasferire il proprio voto ad altro delegato.
Ogni delegato può rappresentare al massimo altre 2 (due) deleghe oltre al suo voto.
L’incarico di delegato è considerato carica associativa. È nominato dal Direttivo di Sezione.
Il numero dei delegati spettante a ogni sezione o associazione socia si determina in base al numero dei soci regolarmente iscritti, ai sensi dell’art. 5, al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo la seguente tabella.
Rappresentanza delle associazioni o sezioni in seno alla compagine sociale
Soci iscritti alla sezione o associazione socia |
Numero di delegati con diritto di voto |
sino a n. 25 |
n. 1 Delegato (il legale rappresentante dell’associazione o sezione o un suo delegato) |
da n. 26 a n. 50 |
n. 2 Delegati |
da n. 51 a n.75 |
n. 3 Delegati |
da n. 76 a n. 100 |
n. 4 Delegati |
da n. 101 e oltre |
n. 5 Delegati |
L’assemblea generale è convocata dal presidente nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni anno e non oltre quattro mesi dalla fine dell’anno sociale e amministrativo. Essa può essere, tuttavia, convocata dal presidente nazionale in via straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo nazionale lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto, come definiti all’articolo 5.
La data e l’ordine del giorno dell’assemblea generale sono comunicati almeno quindici giorni prima della sua convocazione, a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica alle sezioni, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Le sedute dell’assemblea generale sono presiedute dal presidente nazionale o, in sua assenza, dal vicepresidente.
L’assemblea nomina una commissione verifica poteri e una commissione scrutinatrice e uno o più segretari, secondo necessità e comunque sempre in caso di elezioni.
L’assemblea generale è valida in prima convocazione se vi partecipano la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione l’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti o su delega. Le elezioni alle cariche dell’associazione avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati con il minimo dei voti, risulta eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine, il più anziano d’iscrizione all’associazione, in subordine il più anziano di età.
L’assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, (previsto dall’art.24.4 del codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
a) nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:
– al Presidente dell’assemblea o suo delegato, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione
In occasione dell’assemblea elettiva, in apertura di seduta si provvede alla nomina, con voto palese del Comitato Elettorale, determinandone di volta in volta il numero dei componenti scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati e che ricoprano alcun altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari.
Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali, in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente statuto.
Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale sottoscritto da tutti i suoi membri.
A scrutinio avvenuto verrà redatto apposito verbale contenente l’esito della votazione e comunicato a tutti i soci.
L’assemblea generale:
Nel caso in cui l’assemblea generale non approvi la relazione di attività o il rendiconto dell’esercizio, l’intero consiglio direttivo nazionale decade: rimane in carica fino all’elezione del nuovo consiglio direttivo nazionale, provvede all’amministrazione ordinaria dell’associazione nel rispetto degli indirizzi programmatici formulati dal consiglio direttivo nazionale e convoca una nuova assemblea generale elettiva da tenersi entro novanta giorni dalla data di decadenza del consiglio direttivo nazionale. Il nuovo consiglio direttivo nazionale rimane in carica per la restante parte del triennio in corso.
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche negli altri casi di decadenza del consiglio direttivo nazionale.
ART.9
(Consiglio Direttivo Nazionale)
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile.
Il consiglio direttivo nazionale è l’espressione delle sezioni attive e si compone di un numero variabile dai tre ai ventinove membri: oltre al presidente di sezione, si prevede un socio per sezione, disponibile a contribuire fattivamente alle attività del consiglio direttivo nazionale, proposto dalla sezione e candidatosi per le elezioni in assemblea nazionale.
Tutti i componenti del CDN restano in carica tre anni e possono essere rieletti per solo tre mandati consecutivi. Eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci in assemblea ordinaria.
Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
Le sedute del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del consiglio direttivo devono essere inviati per iscritto o posta elettronica ai consiglieri almeno quindici giorni prima della data di convocazione unitamente all’ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione straordinaria.
La decadenza da consigliere nazionale e dalle eventuali cariche connesse può avvenire per:
Sempre che la maggioranza dei consiglieri non si dimetta, il consigliere dimissionario cessa dalla carica all’atto della comunicazione al presidente.
In caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno cinque consiglieri, il consiglio direttivo nazionale può proporre la decadenza alla assemblea generale che delibererà alla prima riunione successiva.
L’esclusione è proposta per gravi motivi dal consiglio direttivo nazionale e deliberata dall’assemblea generale successiva.
Il consiglio direttivo nazionale:
Il consigliere nazionale, oltre ai compiti collegiali previsti:
ART. 10
(Presidente Nazionale)
Il presidente viene eletto fra i componenti del consiglio direttivo nazionale in occasione della prima riunione successiva all’assemblea generale elettiva.
Il presidente:
ART. 11
(Giunta esecutiva)
La giunta esecutiva è costituita dal presidente, dai vicepresidenti e da due a quattro consiglieri nazionali.
La giunta esecutiva è presieduta dal presidente oppure, eccezionalmente, da uno dei due vicepresidenti delegati dal presidente e si riunisce ogni volta che il presidente stesso lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l’intervento della maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti.
Le delibere e i verbali delle riunioni della giunta esecutiva devono essere resi noti ai componenti del consiglio direttivo nazionale entro trenta giorni.
La giunta esecutiva attua le delibere del consiglio direttivo nazionale, elabora proposte da sottoporre al consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nazionale, nella successiva riunione.
Gli avvisi di convocazione della giunta esecutiva devono essere inviati per iscritto o mediante posta elettronica ai componenti almeno dieci giorni prima della data di convocazione, unitamente all’ordine del giorno. In caso di urgenza l’avviso di convocazione deve essere fatto a mezzo telegramma almeno quarantotto ore prima della convocazione, unitamente all’ordine del giorno.
ART. 12
(Comitato scientifico)
Il comitato scientifico è composto di medici, ricercatori, tecnici ed esperti in materia attinente alle finalità dell’associazione (art.5), consulenti dell’associazione, ed in particolare del consiglio direttivo nazionale, in tema di ricerca e informazione scientifica, nonché di assistenza sociale e sanitaria. L’adesione al comitato scientifico è volontaria e la partecipazione alle riunioni è gratuita.
Il consiglio direttivo nazionale, una volta eletto, verifica la disponibilità e/o la continuità alla collaborazione dei membri del comitato scientifico uscenti e dei collaboratori esterni, formalizzando e/o rinnovando il mandato di ciascun componente. La stessa procedura viene attuata, in corso di mandato, qualora un professionista si renda disponibile.
I membri del comitato scientifico assolvono le seguenti funzioni:
Sono collaboratori esterni i professionisti che supportano i gruppi e le sezioni nel territorio, pur senza partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico che, comunque, ne vaglia l’operato al fine di assicurare omogeneità metodologica e scientifica all’interno dell’associazione.
In caso di discordanza di orientamenti fra un professionista collaboratore esterno ed i componenti del comitato scientifico, la materia viene esaminata in riunione congiunta fra il professionista e il comitato scientifico e il consiglio direttivo nazionale: qualora i problemi non vengano superati, il comitato scientifico propone al consiglio direttivo nazionale la risoluzione del mandato di collaborazione pur volontario, fra il collaboratore esterno e l’associazione.
ART. 13
(Collegio Contabile o Revisore Unico)
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da un presidente e da due componenti effettivi o da un Revisore Unico, eletti dall’Assemblea anche tra i soci dell’associazione. La carica di membro del collegio dei revisori o Revisore Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione. I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico:
Nei casi e nei modi previsti dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17 l’assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti, revisore contabile iscritto al relativo registro, come previsto nell’art. 8 lett. e) compiti dell’assemblea generale.
ART. 14
(Collegio arbitrale)
Il collegio arbitrale è composto di tre membri scelti fra persone non socie, che saranno di volta in volta nominati dal consiglio direttivo nazionale, adito su istanza della parte più diligente, per due componenti, uno ciascuno, indicati dalle parti coinvolte nella controversia, per il terzo componente, con funzioni di presidente del collegio, dai due componenti così nominati.
Ogni controversia tra associati o tra associati e l’associazione e suoi organi o tra gli organi dell’associazione relativa all’interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia dello statuto, del regolamento e di ogni atto associativo, nonché relativa a fatti o comportamenti connessi alla vita associativa è devoluta alla cognizione del collegio arbitrale, che decide anche quale amichevole compositore.
La decisione del collegio arbitrale, che deve essere resa nota entro novanta giorni dall’accettazione da parte degli arbitri, è inappellabile.
È escluso il ricorso preventivo a ogni altra giurisdizione.
ART. 15
(Articolazione territoriale)
L’articolazione periferica dell’associazione è attuata da sedi comunali e intercomunali denominate sezioni per la cui costituzione formale con autonomia giuridica, economica e patrimoniale è necessario un numero minimo di 10 (dieci) soci adottando uno statuto che sarà preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le sezioni di ogni regione fanno capo a un coordinamento regionale. Il funzionamento delle sezioni e dei coordinamenti regionali sono disciplinati dal regolamento.
Agli organi delle sezioni e ai coordinamenti regionali, nei limiti di cui al regolamento, sono delegati poteri di autonomia gestionale, nonché la corrispondente rappresentanza legale, nei rispettivi ambiti territoriali.
La facoltà di adire l’autorità giudiziaria, che spetta per competenza al consiglio direttivo nazionale, può in precisi casi o per azioni di esclusiva competenza propria, essere dallo stesso delegata o autorizzata all’articolazione territoriale interessata.
ART. 16
(Patrimonio e rendiconto)
Il patrimonio dell’associazione è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili dei quali abbia la proprietà e, in particolare, dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti a suo favore.
L’associazione trae le risorse economiche per il sostentamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, legati e donazioni; dai contributi dello stato, degli enti locali, di altri enti o istituzioni pubbliche, da contributi dell’Unione Europea; dallo svolgimento di servizi convenzionati nell’ambito dei fini statutari; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo nazionale provvede alla redazione del rendiconto dell’esercizio, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.
ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste, civiche e solidaristiche di utilità sociale.
ART. 18
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 19
(Bilancio d’esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c. 1-2 e dell’Art. 87 del D. Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale), viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 20
(Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione (Consiglio Direttivo Nazionale) che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 22
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 23
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 25
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 26
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.
ART. 27
(Norme finali)
L’associazione è costituita senza limiti di durata.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Le modifiche allo statuto e/o al regolamento sono adottate, con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, dall’assemblea generale, su proposta di un’apposita commissione nominata dal consiglio direttivo nazionale.
Tale commissione è composta, per metà dei componenti, da soci proposti dalle sezioni e, per l’altra metà, da componenti del consiglio direttivo nazionale.
È facoltà del consiglio direttivo nazionale emanare atti, non in contrasto con lo statuto, aventi portata generale che produrranno effetti fino alla successiva assemblea generale.
Per quanto non specificatamente disposto dallo statuto e dal regolamento, si fa riferimento al Codice civile e alle leggi speciali in materia.
ART. 28
(Norma transitoria)
Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 3, 17, 18 e 27), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.
Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
L’associazione ha inoltre l’obbligo di:
L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
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